
4/03/2021 – Gli operatori sanitari che si rifiutano di fare il vaccino anti-Covid hanno diritto alle tutele previste per gli infortuni sul lavoro, nel caso dovessero contagiarsi in corsia. Lo ha stabilito l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
Se rifiutare il vaccino è un diritto, allora non ne può conseguire una penalizzazione per i medici e gli infermieri che operano negli ospedali.
Detto altrimenti, se il lavoratore rifiuta di vaccinarsi ha comunque diritto alla copertura assicurativa in caso di contagio, ma non al risarcimento del danno. Questa è la regola enunciata dall’INAIL, in una nota inviata alla direzione regionale della Liguria il 1° marzo 2021.
“Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata – si legge nella lettera firmata dal direttore centrale Inail Agatino Cariola – il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’Inail”.
Si tratta quindi di infortunio sul lavoro, anche se il lavoratore non utilizza i dispositivi di protezione individuale obbligatori, ancora di più se gli operatori sanitari si rifiutano di fare il vaccino, strumento di prevenzione raccomandato ma non obbligatorio.
Dal punto di vista legislativo ad oggi non esiste una obbligatorietà della vaccinazione né per la popolazione in generale (come succede per malattie come poliomielite, tetano, rosolia difterite ecc..) né nel Testo Unico l. 81-2008, e neppure nei protocolli anti COVID sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati tra parti sociali e Governo a causa dell’emergenza sanitaria per tutti i settori lavorativi.
INAIL: “RIFIUTARE IL VACCINO È UN DIRITTO”. GLI OPERATORI SANITARI RIMANGONO TUTELATI